Notizie dal Comune

14-12-2020
Ordinanza Sindacale n. 71 del 14/12/2020 - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT.50 C.5, D.LGS 267/2000 PER L'ADOZIONE DI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19
 
Coronavirus

Con Ordinanza del Sindaco n.71 del 14 dicembre 2020, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, a decorrere dal 14 dicembre e fino al 15 gennaio 2021, l'adozione delle seguenti misure a salvaguardia della salute pubblica:

1. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

2. è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

3. è vietato circolare dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Si raccomanda, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

4. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, fermo restando l’obbligo di mantenere sempre la distanza interpersonale di un metro e di utilizzare i dispositivi di protezione;

5. l’accesso al pubblico del parco “MAGICO” sarà consentito dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16.00 alle 20.00, a condizione che non si creino assembramenti e venga rispettata la distanza di sicurezza di un metro e l’utilizzo di dispositivi di protezione;

6. l’accesso al pubblico all’interno delle aree attrezzate destinate allo sgambamento dei cani, sarà consentito tutti i giorni compresa la domenica, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16.00 alle 20.00, a condizione che non si creino assembramenti e venga rispettata sia la distanza di sicurezza di un metro che l’utilizzo della apposita mascherina di protezione delle vie respiratorie; è consentita l’attività sportiva all’aria aperta garantendo tassativamente il distanziamento interpersonale di 2 metri; è vietata ogni altro tipo di attività correlata tra cui riunioni conviviali al termine dell’attività sportiva;

7. in ossequio al DPCM 3 dicembre 2020, sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; quali, a titolo d’esempio: feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, circoli privati, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.  Nei predetti luoghi è altresì sospesa ogni attività; compresa la somministrazione di alimenti e bevande, ed è vietato l’utilizzo delle slot machine e dei giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, ciò per evitare difficoltà dei cittadini ad accedere all’approvvigionamento delle merci e dei servizi ivi distribuiti;

8. e’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

9.e’ vietato dopo le ore 18:00 e sino alle ore 5:00 del giorno successivo il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per le attività di confezionamento e trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze;

10. tutte le attività commerciali, artigianali, servizi al pubblico (es. negozi di generi alimentari, uffici bancari e postali, edicole, agenzie assicurative, associazioni di categoria, professionisti, tabacchini, ferramenta, mangimi, rivendita bombole, rivendita legname, farmacie e parafarmacie etc.) e ogni altra attività produttiva e di servizi continuano a svolgersi regolarmente con la condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario. Se i locali non consentono il distanziamento previsto, i clienti possono accedere uno alla volta

11. Con specifico riferimento al commercio su area pubblica, è consentito l'esercizio di tutti i mercati scoperti su area pubblica da svolgersi unicamente, per il periodo 17 dicembre 2020 al 14 gennaio 2021, nelle giornate di giovedì e sabato, nello spazio di Via Dell’Argine,  a condizione che i singoli concessionari garantiscano, a propria cura, spese e responsabilità, l'accesso ordinato e, se necessario contingentato, all'area mercatale evitando assembramenti di persone e assicurando sempre il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro fra gli operatori, fra i clienti e fra questi e i primi. Con specifico riferimento al commercio su area pubblica, è altresì consentito il commercio su area pubblica in forma itinerante in tutte le aree cittadine ammesse fermo restando l'obbligo per i titolari dell'attività e/o per gli operatori di rispettare e far rispettare, durante le soste, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro fra gli operatori, fra i clienti e fra questi e i primi e comunque sempre evitando che si formino assembramenti di persone. Nell'esercizio di tutte le attività di commercio su aree pubbliche, devono comunque essere garantite, sia da parte degli operatori che da parte dei relativi clienti, il rispetto delle norme dettate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'Allegato 9“Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020” del DPCM 3dicembre 2020, o di cui alle ulteriori e/o differenti linee guida e prescrizioni che dovessero essere successivamente adottate dalle autorità competenti. E’ pertanto consentita l’apertura dei mercati su area pubblica, alimentari e non alimentari, in via temporanea ed in forma sperimentale, nel corso dell’attuale periodo di emergenza sanitaria da rischio di contagio da Covid - 19 – esclusivamente da svolgersi nell’area pubblica di Via Dell’Argine, dalle ore 7:00 alle ore 13:00, nelle seguenti giornate e con il seguente dimensionamento:

-giovedì 17-24-31 dicembre 2020 e 7-14 gennaio 2021 - posteggi n.60, di cui:

-n.41 assegnatari di posteggio (settore alimentare e non alimentare) mercato rionale del giovedì; 

-n.19 non assegnatari, in base alle presenze rilevate dalla Polizia Locale al 10 dicembre 2020, esclusivamente riferite al mercato rionale del giovedì; 

-sabato 19 dicembre 2020 e 2 e 9 gennaio 2021 posteggi n.60, di cui:

-n.20 posteggi mercato coldiretti settore alimentare;

-n.22 assegnatari di posteggio settore alimentare e non alimentare, mercato rionale del sabato;

-n.18 non assegnatari, in base alle presenze rilevate dalla Polizia Locale al 12 dicembre 2020, esclusivamente riferite al mercato rionale del sabato su via Monte Albo;

Le attività di sistemazione dei banchi nei posteggi su area pubblica, saranno effettuate secondo le modalità indicate dalla Polizia Locale, nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti covid 19. I banchi dei posteggi assegnati dovranno distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 2 (due) metri e gli operatori presenti per ogni singolo posteggio non potranno essere superiori a due. In ogni caso la capienza massima di clienti contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa non potrà essere superiore al doppio del numero dei posteggi assegnati. Si procederà inoltre alla limitazione del perimetro esterno con transenne e nastro bicolore in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello d’uscita dall’area stessa.

12. il contingentamento di accesso al pubblico del cimitero comunale, con ingresso consentito ad un numero massimo di 100 (cento) persone per volta, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzati dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le operazioni di tumulazione dovranno svolgersi senza corteo funebre al seguito, ciò al fine di evitare la formazione di assembramenti in prossimità del luogo di sepoltura. Sarà consentito accompagnare il feretro al luogo di sepoltura fino ad un massimo di 30 (trenta) persone, oltre il personale dell'agenzia funebre ed il celebrante, munite di idonee protezioni delle vie respiratorie, nel rigoroso rispetto della distanza interpersonale di un metro;

13. per quanto attiene ai riti funebri, laddove non disposto diversamente, è fortemente raccomandata la partecipazione limitata ai soli stretti familiari; in ogni caso la partecipazione all’interno della chiesa è limitata al numero massimo stabilito per la capienza dei soli posti a sedere; è fatto divieto assoluto di assembramento all’esterno della Chiesa nonché all’interno del cimitero; è vietato altresì qualsiasi corteo verso il medesimo;  

14.La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale è consentita con la presenza degli sposi, dei testimoni, dell'ufficiale di stato civile e di un numero di persone non superiore a 10 (dieci) invitati;

15. sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ivi compresi quelli offerti dalla mediateca comunale;

16. L’apertura al pubblico degli uffici comunali è consentita, previo appuntamento telefonico o con altre modalità telematiche, contattando i singoli uffici, dal lunedì al venerdì, con accesso limitato alla fascia oraria 10-12, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

-obbligo di fare uso di mascherina e mantenimento della distanza di almeno un metro dall’operatore ricevente, anch’esso dotato degli strumenti di protezione individuale;

-le attività di sportello devono essere svolte in postazioni dotate di schermi protettivi in vetro o plexiglas (es. ufficio anagrafe, protocollo ect);

-le attività di consultazione (progetti, atti amministrativi ect) devono essere svolte esclusivamente nell’apposito spazio messo a disposizione, da ogni responsabile di settore, degli utenti presso il presso il quale è consentito l’accesso di una persona per volta;

-nelle zone presso le quali è previsto lo stazionamento degli utenti, devono essere apposti segnali sul pavimento (bande di colore giallo e nero) atti a garantire il rispetto della distanza di sicurezza;

-potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C

-L’accesso al pubblico per il plesso comunale di Via San Lorenzo (uffici amministrativi e tecnici) sarà consentito ad un massimo di 5 (cinque) utenti per volta, per quello di Via Giuseppe Zuddas (comando Polizia Locale) e Piazza Maria Vergine (sede istituzionale) ad un massimo di 2 (due) utenti per volta

Il numero massimo di utenti per plesso in esso previsto è da intendersi riferito agli utenti in attesa nelle rispettive sale d'aspetto al piano terra degli edifici suindicati.

17. sono conseguentemente abrogate le precedenti ordinanze adottate in materia;

18.per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

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