Notizie dal Comune

12-11-2020
Ordinanza Sindacale n. 65 del 12/11/2020 - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT.50 C.5, D.LGS 267/2000 PER L'ADOZIONE DI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19
 
Coronavirus

Con Ordinanza del Sindaco n.65 del 12 novembre 2020, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, a decorrere dal13 novembre e fino al 3 dicembre 2020, l'adozione delle seguenti misure a salvaguardia della salute pubblica:

1. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

 

2. è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

3. è vietato circolare dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Si raccomanda, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

 

4. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, fermo restando l’obbligo di mantenere sempre la distanza interpersonale di un metro e di utilizzare i dispositivi di protezione;

 

5. è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

 

6. è vietato dopo le ore 18:00 e sino alle ore 5:00 del giorno successivo il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per le attività di confezionamento e trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze;

 

7. l’accesso al pubblico del parco “MAGICO” sarà consentito dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16.00 alle 20.00, a condizione che non si creino assembramenti e venga rispettata la distanza di sicurezza di un metro e l’utilizzo di dispositivi di protezione.

 

8. l’accesso al pubblico all’interno delle aree attrezzate destinate allo sgambamento dei cani, sarà consentito tutti i giorni compresa la domenica, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16.00 alle 20.00, a condizione che non si creino assembramenti e venga rispettata sia la distanza di sicurezza di un metro che l’utilizzo della apposita mascherina di protezione delle vie respiratorie;

9. sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; quali, a titolo d’esempio: feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; è vietato l’utilizzo delle slot machine e dei giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, ciò per evitare difficoltà dei cittadini ad accedere all’approvvigionamento delle merci e dei servizi ivi distribuiti;

 

10. il contingentamento di accesso al pubblico del cimitero comunale, con ingresso consentito ad un numero massimo di 150 (centocinquanta) persone per volta, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzati dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le operazioni di tumulazione dovranno svolgersi senza corteo funebre al seguito, ciò al fine di evitare la formazione di assembramenti in prossimità del luogo di sepoltura. Sarà consentito accompagnare il feretro al luogo di sepoltura fino ad un massimo di 30 (trenta) persone, munite di idonee protezioni delle vie respiratorie, nel rigoroso rispetto della distanza interpersonale di un metro;

 

11. sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ivi compresi quelli offerti dalla mediateca comunale;

 

12. L’apertura al pubblico degli uffici comunali è consentita, previo appuntamento telefonico o con altre modalità telematiche, contattando i singoli uffici, dal lunedì al venerdì, con accesso limitato alla fascia oraria 10-12, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- obbligo di fare uso di mascherina e mantenimento della distanza di almeno un metro dall’operatore ricevente, anch’esso dotato degli strumenti di protezione individuale;

- le attività di sportello devono essere svolte in postazioni dotate di schermi protettivi in vetro o plexiglas (es. ufficio anagrafe, protocollo ect);

- le attività di consultazione (progetti, atti amministrativi ect) devono essere svolte esclusivamente nell’apposito spazio messo a disposizione, da ogni responsabile di settore, degli utenti presso il presso il quale è consentito l’accesso di una persona per volta;

- nelle zone presso le quali è previsto lo stazionamento degli utenti, devono essere apposti segnali sul pavimento (bande di colore giallo e nero) atti a garantire il rispetto della distanza di sicurezza;

- potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C

- L’accesso al pubblico per il plesso comunale di Via San Lorenzo (uffici amministrativi e tecnici) sarà consentito ad un massimo di 5 (cinque) utenti per volta, per quello di Via Giuseppe Zuddas (comando Polizia Locale) e Piazza Maria Vergine (sede istituzionale) ad un massimo di 2 (due) utenti per volta

 

Il numero massimo di utenti per plesso in esso previsto è da intendersi riferito agli utenti in attesa nelle rispettive sale d'aspetto al piano terra degli edifici suindicati.

A tal fine gli utenti che invece potranno essere ricevuti dai vari Servizi, potranno conseguentemente essere nel numero consentito dalla normativa generale sul contenimento del contagio da covid-19, al fine di garantire una efficiente organizzazione a tutela della salute e delle esigenze dei cittadini.

 

Si raccomanda per la richiesta di informazioni specifiche l’utilizzo della posta elettronica e, per il rilascio di certificati anagrafici, la modalità di accesso telematico agli sportelli.

 

13. sono conseguentemente abrogate le precedenti ordinanze adottate in materia

 

14. per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

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