Notizie dal Comune

07-06-2023
IMU 2023 - scadenza pagamento
 
Finanze e tributi

Si ricorda le scadenze per il pagamento IMU 2023

  •      -  Acconto o unica soluzione il 16 giugno 2023
  •      -  Saldo16 dicembre 2023 (Per l'anno 2023 la scadenza del 16 dicembre č differita al 18 dicembre in quanto il 16 dicembre č sabato)

Per il 2023 vengono confermate le aliquote giā vigenti:

ABITAZIONE PRINCIPALE A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZZE (una sola per categoria - C2 — C6 — C7)

0,4%

FABBICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

di cui all'art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni;

0,1%

BENI MERCE

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; permane l’obbligo previsto dalla normativa, di presentazione entro i termini della dichiarazione IMU per l’anno in cui decorre la variazione, ove si dichiari tale destinazione, pena decadenza dall’agevolazione stessa.

0%

TERRENI AGRICOLI

0,76%

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO, CATEGORIA “D”

0,91% (DI CUI 0,76% RISERVATA ALLO STATO)

ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI

0,91%

 IMMOBILI DI PROPRIETA’ DI SOGGETTI ONLUS (ai sensi art. 10 D.Lgs. 460/97) per lo svolgimento dalla loro attivitā istituzionale, IMMOBILI DI PROPRIETA’ di soggetti ONLUS assegnati in comodato gratuito immobili ad altre ONLUS certificate (ai sensi art. 10 D. Lgs. 460/97) per lo svolgimento dalla loro attivitā istituzionale

0%

 

  • Detrazione abitazione principale per le categorie Al-A8-A9 pari ad Euro 200,00 e anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalitā degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  • aliquota agevolata pari al 7,5 per mille (0,75%), applicabile per immobili abitativi — e relative pertinenze come definite ai fini dell'abitazione principale — concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell'immobile e che sia stata presentata presso l’ufficio tributi l’apposita richiesta di applicazione aliquota agevolata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui l’immobile č stato concesso in comodato e l’occupante ha acquisito la residenza nello stesso.
  • aliquota agevolata pari al 7,5 per mille (0,75%), applicabile per immobili abitativi — e relative pertinenze come definite ai fini dell'abitazione principale — concessi in locazione con contratti stipulati e registrati ai sensi degli Accordi territoriali vigenti tra associazioni di categoria, a condizione che sia stata presentata presso l’ufficio tributi l’apposita richiesta di applicazione aliquota agevolata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui l’immobile č stato concesso in locazione e l’occupante, per la sola tipologia di contratto prevista dalla L. 431/98 art.2 comma 3 abbia anche acquisito la residenza nello stesso.
 

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