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Disposizioni in materia di efficacia del documento di identità (CIE)

CIE

Data :

2 luglio 2026

Categorie:
Comune
Disposizioni in materia di efficacia del documento di identità (CIE)
Municipium

Descrizione

Il Regolamento (UE) 2025/1208 dispone, a decorrere dal 3 agosto 2026, la cessazione della validità delle carte di identità cartacee, a prescindere dalla data di naturale scadenza ivi indicata.

Al fine di evitare la interruzione dei servizi resi ai cittadini, l’articolo 11, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, ha stabilito, al comma 1, che “…In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale…”.

A mero titolo di esempio, rimarranno valide, sino alla scadenza del documento, le identità digitali già attive e associate al documento di identità cartaceo, restando quindi fermi gli effetti in termini di accesso ai servizi erogati in rete da parte di fornitori pubblici e privati ai sensi dell’art. 64 del CAD. Diversamente, a decorrere dal 3 agosto, non potranno più essere utilizzate le carte di identità cartacee (ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l'attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali.

Il medesimo articolo 11, al comma 2, prevede, inoltre, che, fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, la carta di identità cartacea che non ha ancora superato la data di validità stabilita all’atto del rilascio, può essere ancora utilizzata per l’esercizio di diritti fondamentali o l’accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale, come ad esempio quelli rientranti nella tutela della salute o del risparmio.

Al fine di evitare la interruzione dei servizi resi ai cittadini, per effettuare il riconoscimento ai fini, come sopra detto, dell’esercizio di diritti costituzionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, il ritiro della corrispondenza, la notifica di atti giudiziari, il rilascio di esenzioni ticket presso le ASL, il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione e di ogni altro servizio con caratteristiche di analoga rilevanza, nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi. 
In tutte queste ipotesi, dunque, sino al 31 gennaio 2027, al cittadino verrà consentito l’esercizio dei propri diritti mediante utilizzo della carta di identità cartacea, il cui termine di scadenza non sia ancora spirato, salvo naturalmente i casi di deterioramento del documento.

Il documento d’identità in formato cartaceo, dunque, potrà continuare ad essere utilizzato, esclusivamente sul territorio nazionale e presso le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, ai fini del mero riconoscimento del soggetto nei casi sopra esemplificati fermo restando che esso non potrà essere utilizzato ai fini dell’espatrio oltre il 3 agosto p.v.

Si ritiene utile, infine, rammentare che nel territorio nazionale analoga funzione di riconoscimento è svolta, ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 445/2000, da altri documenti (la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento.

Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2026, 16:34

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