- Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell' allegato 1;
- Gli uffici pubblici restano aperti secondo le modalità già stabilite con i precedenti provvedimenti (contatti a mezzo mail e telefonici) nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Cura (art. 87 d.l.17 marzo 2020 n. 18;
- Restano valide le disposizioni per le attività commerciali secondo quanto disposto dal Dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020, ma le chiusure sono prorogate al 3 aprile;
- È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal Comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza oppure per motivi di salute. ATTENZIONE NON SONO PIÙ CONSIDERATE VALIDE MOTIVAZIONI LA NECESSITÀ O IL RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA.
- Le attività produttive che non rientrano tra quelle dell’elenco possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.